normativa impianti di produzione di acqua per Industrie Cosmetiche

La normativa ISO 22716 e il Regolamento CE 1223/2009 applicati agli Impianti di produzione di acqua per Industrie Cosmetiche

Luca Pigat
Di Luca Pigat
31 gennaio 2022
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    La normativa ISO 22716 e il Regolamento CE 1223/2009 applicati agli Impianti di produzione di acqua per Industrie Cosmetiche

    Lo sviluppo della cultura della Compliance

     

    La ISO 22716 Cosmetics - Good Manufacturing Practices, altresì dette Buone Pratiche di Fabbricazione, è uno standard di base nelle industrie cosmetiche, che si applica anche agli impianti di produzione di acqua per il processo industriale. Si tratta di Guidelines di attività di Quality Assurance nel sito di produzione, che tutte le Industrie Cosmetiche dovrebbero sempre inserire nelle Specifiche Tecniche già in fase di richiesta di Offerta ai fornitori degli impianti di acqua di processo.

    Ti sei mai chiesto perché?

    Innanzitutto, la raccomandazione di applicazione della ISO 22716 è molto chiara nel Regolamento Europeo sui prodotti cosmetici CE 1223/2009. È esplicitata sia nelle considerazioni iniziali (nr. 16) che nell’Art. 8 dedicato.

    Articolo 8 CE 1223/2009 - Buone pratiche di fabbricazione

    1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.

    2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

    È da notare che, anche nella sezione Documentazione informativa sul prodotto, Art. 11.2.c dello stesso Regolamento Europeo, viene indicato che debba essere riportata “la descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all’osservanza delle Buone Pratiche di Fabbricazione di cui all’Articolo 8”.

    La ISO 22716 è, infine, il riferimento anche negli Audit in sito, come specificato nel Regolamento CE 1223/2009, Art. 22 e nell’Art. 25.1.a e 25.3. 

    Quindi, selezionare i fornitori già in fase di offerta, in base alla conformità tecnica degli impianti di produzione acqua, garantirà alle Industrie Cosmetiche la Compliance del sito anche al momento dell’Audit da parte degli enti di vigilanza. 

    Guardando più nello specifico alle indicazioni normative e a come la normativa ISO 22716 si applica tecnicamente agli impianti di produzione acqua nell’industria cosmetica, i paragrafi rilevanti nel testo della norma sono tre:

    • Paragrafo n. 5 - Equipment

    • Paragrafo n. 7 - Production

    • Paragrafo n. 17 - Documentation

    In particolare, il paragrafo 5 -  Equipment è quello che affronta di più gli aspetti tecnici direttamente individuabili negli impianti. Ne analizziamo il testo qui di seguito:

    1-Mar-18-2024-09-35-30-1391-AM

    2-Mar-18-2024-09-35-30-2757-AM

     

    Conclusioni:

    Risulta quindi chiaro come la selezione di fornitori per impianti di produzione acqua nell’industria cosmetica, che si dimostrino già conformi alla ISO 22716 sin dalla fase di offerta, sia un’azione determinante nel lavoro di Project Risk Management del sito. Infatti la scelta di un fornitore che adotta standard conformi alla ISO 22716 garantisce esiti sempre positivi agli Audit periodici richiesti dalla CE 1223/2009, durante tutto il ciclo di vita dell’impianto.

    Luca Pigat

    Autore | Luca Pigat

    Luca Pigat, Post-graduate Business Developer in SDA Bocconi. Da 19 anni, di cui 8 nell'industria farmaceutica in area GMP, è stato Sales e After Sales Manager di impianti industriali Italia ed Estero. Dal 2021 entra nel Team Veolia Water Technologies in qualità di Business Developer per l'industria farmaceutica e cosmetica in Italia, per tutto quanto riguarda la gestione sostenibile del ciclo dell'acqua, dal pre-trattamento, alle utilities GMP, alla riduzione di API nelle acque reflue.

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